Lo Statuto della Fondazione

Lo Statuto della Fondazione Il Bisonte

ART.1)  E’ costituita per volontà di Maria Luigia Guaita la Fondazione “Il Bisonte – per lo studio dell’arte grafica”, con sede a Firenze, via del Giardino Serristori, 13r.
ART. 2)  La Fondazione opera prevalentemente nella città e nel territorio fiorentino senza alcun scopo di lucro per assicurare la continuità della scuola di specializzazione fondata da Maria Luigia Guaita e per contribuire agli studi ed alle ricerche nel campo dell’arte della stamperia tradizionale e manuale (litografia, incisione, restauro delle opere grafiche, ecc), realizzandone l’applicazione dell’arte contemporanea. Quanto sopra con il particolare intento di promuovere la conoscenza e l’esperienza delle tecniche relative alla stamperia. Per raggiungere tale scopo la Fondazione, avvalendosi anche della collaborazione di qualificate istituzioni culturali e degli enti pubblici o privati interessati, opererà in particolare per:
a) conservare, ordinare, valorizzare ed incrementare la biblioteca e l’archivio già in suo possesso;
b) costituire un patrimonio di documenti (disegni, stampe, matrici, ecc) ed un servizio di consultazione, informazione e documentazione delle stesse;
c) operare una efficiente gestione della scuola professionale di specializzazione riservata ad operatori qualificati nella materia, segnalati dalle più serie accademie e istituzioni Europee ed extra Europee;
d) promuovere e organizzare ricerche e convegni di studio, mostre e iniziative culturali;
e) curare e pubblicare edizioni, anche periodiche, di studi e ricerche;
f) istituire borse di studio ed altre forme di incentivazione rivolte a giovani artisti e ricercatori in collaborazione con le Università italiane e straniere e con ogni latro Ente pubblico e privato interessato, nonché costituire assegni di studio per particolari indagini in Italia e all’estero.
La Fondazione persegue esclusivamente le sopra menzionate finalità con divieto per la stessa di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle che siano ad esse direttamente connesse. La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle proprie della Fondazione, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea a favorire l’attuazione delle finalità della Fondazione, il tutto nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.
ART. 3) La Fondazione dispone del patrimonio ad essa attribuito nell’atto costitutivo e dai suoi eventuali incrementi ulteriori.  In particolare il patrimonio è costituito:
– dai beni mobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal fondatore;
– dal conferimento in comodato da parte del fondatore medesimo dei beni immobili posti in Firenze, rispettivamente in via del Giardino Serristori n.13 rosso, via S. Niccolò nn. 7 rosso e 38 nero, fino a quando resterà attiva la scuola;
– dai beni mobili e immobili successivamente conferiti, a qualsiasi titolo, alla Fondazione anche per la elargizione da parte di Enti pubblici e privati ovvero acquisiti dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità, i quali siano espressamente destinati all’incremento del patrimonio della Fondazione necessario al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 (due) del presente Statuto.
ART. 4) Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
– di ogni eventuale contributo e/o elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
– dei corrispettivi derivanti dalla gestione della scuola professionale di specializzazione e dalle ulteriori iniziative promosse dalla Fondazione.
Gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l’incremento delle attività della Fondazione.
ART. 5) Gli esercizi della Fondazione decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori provvedono a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
ART. 6) Gli organi della Fondazione sono:
– Il Consiglio di Amministrazione;
– Il Presidente;
– Il Direttore;
– Il Comitato Scientifico Culturale;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 7) Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri compreso il Presidente e il Vice Presidente. Maria Luigia Guaita è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione sua vita natural durante (salvo volontarie dimissioni). Degli ulteriori tre componenti del Consiglio di Amministrazione, un membro è designato da Maria Luigia Guaita, un membro è il Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno o un suo delegato ed un membro è nominato dal Direttore del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Laddove la Signora Guaita venga a cessare, qualunque ne sia la causa, dalla carica di consigliere, la nomina dell’amministratore mancante è rimessa alla decisione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, assunta a maggioranza, nell’ambito di una rosa di tre candidati indicati dal Direttore della Fondazione, il tutto a condizione che almeno un componente il Consiglio medesimo sia rappresentato da un esponente della famiglia della signora Maria Luigia Guaita.  Analogamente, nel caso in cui venga a mancare un componente diverso dal Presidente dell’Accademia delle Arti e del Disegno (o suo delegato) o dalla persona prescelta dal Direttore del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, la nomina dell’amministratore mancante è rimessa alla decisione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, assunta a maggioranza, nell’ambito di una rosa di tre candidati indicati dal Direttore della Fondazione, il tutto a condizione che, come sopra già precisato, almeno un componente il Consiglio medesimo sia rappresentato da un esponente della famiglia della signora Maria Luigia Guaita. Laddove non vi sia alcun componente della predetta famiglia, o laddove ve ne siano, questi non vogliono o non possono accettare la carica di amministratore della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è ridotto a soli tre membri.
I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; i consiglieri nominati in sostituzione dei consiglieri cessati (qualunque ne sia la causa) scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre adunanze consecutive, si intenderà decaduto dalla carica a tutti gli effetti.
Il numero dei Consiglieri può essere aumentato fino a sette componenti mediante cooptazione da parte dei restanti membri, la cui relativa delibera si intenderà validamente assunta con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, fatto salvo sempre l’obbligo però che almeno un componente il Consiglio stesso sia costituito da un esponente della famiglia della signora Maria Luigia Guaita.
ART. 8) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:
– Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente in conformità a quanto in appresso meglio specificato;
– Forma ed approva entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il trentuno marzo successivo il bilancio consuntivo;
– Approva il programma annuale di attività, previo parere del Comitato Scientifico Culturale;
– Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, sia pubblici che privati;
– Delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;
– Delibera sui poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli che già previsti statutariamente;
– Delibera gli eventuali regolamenti interni;
– Determina il trattamento giuridico ed economico del personale;
– Delibera sull’accettazione dei contributi e delle donazioni nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
– Nomina il Direttore, designa su proposta del Presidente i componenti del Comitato Scientifico Culturale e decide il loro trattamento economico;
– Delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
ART. 9)  Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. Dovrà essere inoltre convocato ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi a maggioranza dei presenti, sempre che lo Statuto non richieda maggioranze qualificate più elevate.  In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto, ma senza diritto di voto, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico Culturale e si riunisce collegialmente, con tale Comitato, almeno due volte l’anno.
ART. 10) Il Presidente è investito dalla legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso. In caso di sua assenza o di impedimento le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente. La carica di Presidente sarà ricoperta dalla signora Maria Luigia Guaita, sua vita natural durante, la quale, tra i consiglieri in carica, designerà un Vice Presidente. Nel caso in cui la signora Maria Luigia Guaita venga a cessare, qualunque ne sia la causa, dalla carica di Presidente, anche la carica di Vice Presidente verrà a decadere ed il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i propri membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un nuovo Presidente ed un nuovo Vice Presidente (fermo restando quanto sopra precisato al superiore articolo 7 (sette) del presente Statuto con riguardo alle modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione).
ART. 11) Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore predispone il programma annuale di attività della scuola di specializzazione, da sottoporre al parere del Comitato Scientifico Culturale, ed all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e provvede alla sua esecuzione dopo che lo stesso è stato approvato. E’ responsabile del coordinamento e del controllo delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni, eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Il Direttore svolge inoltre le funzioni ed i compiti che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 12) Il Comitato Scientifico Culturale è composto dal Presidente della Fondazione, dal Direttore della Fondazione e da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, tra le personalità distintesi nei campi indicati nell’articolo 2 (due) del presente Statuto. In caso di dimissioni, decesso o permanente impedimento di taluno dei componenti il Comitato Scientifico Culturale, la nomina del componente in sostituzione di quello cessato è fatta con le modalità sopra indicate.
ART. 13) Il Comitato Scientifico Culturale si riunisce almeno tre volte l’anno  e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato o il Direttore della Fondazione lo ritenga opportuno, ovvero, su richiesta di almeno tre dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine ai programmi di attività della Fondazione, provvedendo a segnare altresì le persone ritenute idonee a collaborare nell’attuazione di dette attività. Esprime pareri sui risultati conseguiti in relazione alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
ART. 14) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, i quali durano in carica tre esercizi e scadono con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è rimessa alla signora Maria Luigia Guaita sua vita natural durante; successivamente è rimessa ai membri del Consiglio di Amministrazione espressione della famiglia del fondatore. Qualora nel Consiglio di Amministrazione non vi siano esponenti della predetta famiglia, la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza. Qualora nel corso del mandato vengano a cessare dalla carica uno o più componenti il Collegio, la nomina dei componenti in sostituzione verrà effettuata con le modalità sopra meglio indicate; in tal caso i membri così nominati, scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche  di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 15) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

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